COSA PREVEDE LA PROPOSTA DI RIFORMA DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA?

Pubblicato il 6 febbraio 2024 alle ore 18:35

 LO STRUMENTO DELLA LIBERAZIONE ANTICIPATA è PREVISTO DALL' art. 54 L. n. 354/1975 E consiste in uno scomputo di 45 giorni dal totale della pena detentiva, per ogni semestre di pena scontata. QUESTA NORMA VUOLE INCENTIVARE  la buona condotta GARANTENDO IL  reinserimento nella società. è DA RITENERSI UNA  misura  premiaLe  ESSA INFATTI GRATIFICA il detenuto che HA tenuto una condotta meritevole

CHI PUO' RICHIEDERE LA MISURA?

LA LIBERAZIONE ANTICIPATA PUO' ESSERE RICHIESTA DAL CONDANNATO CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO CHE ABBIA DATO PROVA DI PARTECIPAZIONE ALL'OPERA DI RIEDUCAZIONE  E CHE ABBIA TENUTO UNA BUONA CONDOTTA.  SULLA CONCESSIONE DEL BENEFICIO DECIDE IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA COMPETENTE PER TERRITORIO.

COSA CAMBIEREBBE CON LA NUOVA PROPOSTA DI LIBERAZIONE ANTICIPATA?

LA  proposta sulla liberazione anticipata speciale e sulla modifica di quella già prevista, prevede 75 anzichè 45 giorni di liberazione anticipata, una misura che tende a far diminuire la popolazione detenuta. Poi c'è quella ordinamentale, in modo che la liberazione anticipata sia di 60 giorni ogni semestre. INOLTRE PER AVERE RISPOSTE A TALE RICHIESTE IN TEMPI PIù BREVI LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO POTREBBE ESSERE RICHIESTA DIRETTAMENTE AL DIRETTORE DELL'ISTITUTO IN CUI SI è DETENUTI.

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