Con la sentenza n. 10 del 26 gennaio 2024, la Corte cOSTITUZIONALE HA DICHIARATO L' ILLEGITTIMITà COSTITUZIONALE DELL' ART 18 DELLA L. NUMERO 354/1975 nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie. LA CORTE HA DICHIARATO DI ESSERE BEN CONSAPEVOLE : " dell’impatto che l’odierna sentenza è destinata a produrre sulla gestione degli istituti penitenziari, come anche dello sforzo organizzativo che sarà necessario per adeguare ad una nuova esigenza relazionale strutture già gravate da persistenti problemi di sovraffollamento”. nATURALMENTE SARà NECESSARIO CHE IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, I TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA E IN PRIMIS IL LEGISLATORE DOVRANNO AGIRE AL PIU' PRESTO ADERENDO AL DETTATO COSTITUZIONALE. NEL FRATTEMPO CHE CIò ACCADA LA CORTE SI è SINCERATA DI FORNIRE ALCUNE INDICAZIONI:
- LE VISITE IN QUESTIONE AFFINCHè GARANTISCANO RAPPORTI AFFETTIVI STABILI DEVONO ESSERE GARANTITE CON REGOLARITà E NON IN MODO SPORADICO;
- SI DEVONO INDIVIDUARE LUOGHI APPROPRIATI SUGGERENDO CHE “le visite a tutela dell’affettività si svolgano in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico”;
- CONSIDERATA LA POSSIBILITà CHE IL COLLOQUIO SI TRASFORMI IN UN INCONTRO SESSUALE deve “svolgersi unicamente con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona stabilmente convivente con il detenuto stesso”;
- IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO HA IL COMPITO DI VERIFICARE NON SOLO CHE L' AUTORITà GIUDIZIARIA NON ABBIA DISPOSTO PER IL DETENUTO PARTICOLARI DIVIETI MA SOPRATTUTTO VERIFICHI “la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l’effettività della pregressa convivenza” DEL DETENUTO CON LA PERSONA CON CUI RICHIEDE IL COLLOQUIO;
- VANNO favorite le visite prolungate SOPRATTUTTO per QUEi detenuti che non usufruiscono di permessi premio, purchè ciò non dipenda da ragioni ostative anche all’esercizio dell’affettività intramuraria.
La Corte, inoltre, ha precisato che “l’odierna sentenza non concerne i regimi detentivi speciali”, ossia non riguarda né i DETENUTI SOTTOPOSTI AL REGIME SPECIALE DEL 41 BIS ORD. PEN. NE' I DETENUTI SOTTOPOSTI AL REGIME DI SORVEGLIANZA PARTICOLARE
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