LA prima sezione penale della cassazione, con la sentenza numero 3228- 23 in risposta a un ricorso presentato da un detenuto sottoposto al regime del 41 bis sancisce la possibilita' di sostenere colloqui senza vetro divisorio anche con i 14enni.
LA STORIA
Il Tribunale di sorveglianza di sassari aveva rigettato la richiesta del detenuto che chiedeva la possibilita' di sostenere colloqui con il figlio ultra 12enne senza il vetro divisorio, con la seguente motivazione: la perizia condotta sul ragazzo non aveva messo in evidenza alcuna alterazione dello sviluppo fisico e psichico del 14enne mancando così il presupposto giuridico secondo cui potesse essere concesso il trattamento previsto per i minori fino a 12 anni. inoltre il magistrato sottolineava anche la correttezza della durata del colloquio ( una sola ora).
il ricorso
il detenuto ha presentato in particolare due atti di ricorso; il primo del 6 febbraio 2023 sollevava questione di legittimita' costituzionale in relazione agli articoli 3,31, 117 della Costituzione. L'articolo 3 era stato richiamato per evidenziare una distinzione irragionevole tra la situazione del minore infra quattordicenne e quella dell'infra dodicenne; L'articolo 31 era stato menzionato per sottolineare l'importanza dell'esigenza del minore di mantenere il rapporto con il padre, ritenendo che tale esigenza dovrebbe prevalere sulle altre giustificazioni per l'uso del vetro divisorio. L'articolo 117 era stato richiamato per evidenziare i conflitti con gli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. NEL SECONDO RICORSO DEL 14 FEBBRAIO 2023 AVEVA SOLLEVATO UN UNICO MOTIVO : il Tribunale DI SORVEGLIANZA aveva ritenuto esistere una facoltà di scelta da parte del detenuto su chi escludere dai colloqui visivi, senza fornire ALCUNA motivazioni CIRCA le ragioni per cui il ricorrente doveva essere privato del diritto al mantenimento delle relazioni personali con il mondo esterno SANCENDO COSì una VERA E PROPRIA violazione del diritto soggettivo del ricorrente e una compressione del suo diritto all'affettività.
LA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha richiamato la sentenza n. 105 del 6 aprile 2023, in cui la Corte Costituzionale aveva già DATO UNA PROPRIA interpretaZIONE riguardo all'utilizzo del vetro divisorio nei colloqui tra detenuti e familiari APRENDO LA POSSIBILITA' DI COLLOQUI SENZA IL VETRO DIVISORIO CON MINORENNI ULTRA 12ENNI QUANDO SUSSISTA UN VALUDO MOTIVO. IN PARTICOLARE La Corte Costituzionale ha evidenziato che il legislatore non ha specificamente imposto l'utilizzo del vetro divisorio, ma ha vietato il passaggio di oggetti durante i colloqui visivi. QUINDI nonostante l'efficacia del vetro divisorio nel prevenire il passaggio di oggetti, la sua adozione non è obbligatoria ANZI La Consulta ha indicato diverse soluzioni CHe potrebbero essere considerate adeguate A bilanciaRE gli interessi costituzionali DELla tutela del diritto del detenuto di mantenere relazioni affettive con i minori e la necessità di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. La conclusione della sentenza costituzionale è che l'amministrazione penitenziaria può disporre colloqui senza vetro divisorio anche con minori ultra dodicenni, previa adeguata motivazione. Alla luce della pronuncia della Consulta, la Cassazione ha quindi annullato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari con rinvio per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio, DOVRà riesaminare il reclamo alla luce della diversa interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale. Naturalmente la strada da percorrere affinché le indicazioni della Corte Costituzionale saranno rese esecutive è ancora lunga, lunga tanto quanto le lungaggini burocratiche che ogni tipo di intervento strutturale carcerario prevede.
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